Statuto dell'associazione


STATUTO

1) È costituita l’associazione non riconosciuta denominata Progetto Macogna.

2) L’associazione persegue le finalità di tutelare l’ambiente, il paesaggio, la salute, i beni culturali, il corretto assetto urbanistico, la qualità della vita e la preservazione dei luoghi da ogni forma di inquinamento in relazione all’ambito territoriale posto a confine dei comuni, di Berlingo, Cazzago San Martino, Rovato e Travagliato.
Questo territorio è simboleggiato dalla storica cascina Macogna, un grande complesso rurale situato al confine tra i Comuni sopra citati, che venne demolito in brevissimo tempo, a metà degli anni ‘70, per dare inizio a una grande cava di sabbia e ghiaia. Il parco della Macogna rappresenta il paradigma della volontà di rinascita di un territorio spesso messo in ginocchio da eccessivi sfruttamenti, che ora vuole rialzarsi e ricucire le proprie ferite, attraverso una riqualificazione ambientale, funzionale e sociale che declini concretamente la priorità della programmazione pubblica rispetto al pur legittimo interesse privato.
L’associazione persegue lo scopo della valorizzazione del suddetto ambito territoriale. L’associazione può assumere la gestione della suddetta area in forza di delega proveniente dalle amministrazioni comunali.
All’uopo l’associazione potrà promuovere ogni attività, dibattito, iniziativa, manifestazione reputata necessaria od anche solo opportuna pure conferendo incarichi a professionisti ed esperti in varie discipline, per il perseguimento delle finalità associative, in tutte le sedi consentite in Italia e all’estero, sia dinanzi alle autorità amministrative che avanti le autorità giudiziarie amministrative, civili, penali, contabili e tributarie. L’associazione è apartitica intende operare nell’osservanza dei principi della Costituzione della Repubblica italiana, delle norme dell’Unione Europea e dell’ordinamento giuridico dello Stato.
L’associazione persegue i propri fini senza fini di lucro e nel rispetto e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

3) L’associazione ha sede legale in Cazzago San Martino, via Carebbio 32.

4) Organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea degli associati;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente e il vicepresidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.
L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a principi democratici.

5) L’assemblea si compone degli associati ed è convocata dal presidente almeno due volte all’anno ed anche tutte le volte in cui ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati o il consiglio direttivo e ha competenza su tutte le questioni riguardanti l’attività dell’associazione. Ha competenza esclusiva sulle seguenti materie:
a) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) approvazione della quota di adesione e dell’ eventuale contributo annuale di ogni associato;
c) elezione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti; i componenti di tali organi restano in carica per tre anni;
d) autorizzazione al Presidente ad agire o resistere in giudizio;
e) deliberazione in ordine a qualsiasi oggetto il consiglio direttivo ritenga di sottoporre all’assemblea stessa;
f) deliberazione, con la maggioranza di 3/4 (tre quarti) degli associati, delle eventuali modifiche al presente statuto, dello scioglimento dell’associazione e della devoluzione dei residui attivi come previsto dal successivo art. 15.
Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno ed il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo al quale il conto stesso si riferisce.
Fatti salvi i quorum costitutivi e deliberativi di cui alla lett. f) del presente articolo, l’assemblea si riunisce con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
È ammessa la partecipazione all’assemblea per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega. Le deleghe non possono essere conferite a membri del Consiglio direttivo. È vietato il voto per corrispondenza.
L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno deve essere comunicato dal presidente agli associati almeno quindici giorni prima della seduta per telefax o per posta elettronica o per telegramma o mediante pubblicazione sul sito internet dell’associazione.
Ove sussistano ragioni di urgenza il termine di cui al capoverso che precede può essere ridotto a tre giorni.
Nel corso di ogni riunione dell’assemblea, la verbalizzazione è curata dal segretario dell’Associazione.

6) Possono diventare soci dell’associazione le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età.
Tutti gli associati hanno pari diritti.
Tutti gli associati hanno diritto di essere informati dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei conti in ordine allo svolgimento delle attività associative, nonché di consultare e di estrarre copia dei libri sociali e di tutti i documenti inerenti all’attività dell’associazione.
La qualità di socio non può essere trasferita ad alcun titolo.
La qualifica di associato si perde:
  • per recesso. La volontà dell’associato di recedere deve essere comunicata in forma scritta all’associazione ed ha effetto decorsi tre mesi.
  • per esclusione deliberata dall’assemblea dei soci in presenza di gravi violazioni del presente statuto.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

7) Il consiglio direttivo è formato da 5 a 13 associati eletti dall’assemblea ogni tre anni. I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili. Il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri, previa convocazione, da parte del presidente, da comunicarsi quanto meno due giorni prima della riunione. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o quando lo richieda la metà dei componenti del consiglio stesso.
Il consiglio direttivo potrà assumere tutte le determinazioni che riterrà necessarie o anche solo opportune per il perseguimento delle finalità associative con esclusione delle decisioni che competano per statuto esclusivamente all’assemblea.

8) Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente e un vicepresidente e nomina il segretario. Il vicepresidente sostituisce il presidente, anche negli atti scritti, in caso di assenza o di dichiarato impedimento del presidente medesimo. Il presidente o chi ne fa le veci ha la rappresentanza legale dell’associazione.
Egli può stare in giudizio previa deliberazione dell’assemblea degli associati.

9) Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti, anche non soci. La convocazione deve avvenire almeno due giorni prima della riunione. L’appartenenza al collegio dei revisori dei conti è incompatibile con quella al consiglio direttivo. Il collegio dei revisori dei conti elegge al proprio interno il Presidente.
Il collegio dei revisori dei conti deve esprimere il proprio parere in forma scritta sullo schema di bilancio consuntivo e sul bilancio di previsione almeno sette giorni prima della data in cui deve tenersi l’assemblea chiamata a deliberare al riguardo. Tale parere deve restare depositato presso la sede dell’associazione a disposizione di ogni associato. Ogni associato ha diritto di ottenerne copia a proprie spese.

10) Gli organi dell’associazione e il segretario possono usare i dati personali degli associati per le attività inerenti all’associazione senza bisogno di specifiche autorizzazioni. Gli organi dell’associazione possono sempre legittimamente riunirsi anche senza avvisi di convocazione purché siano presenti all’assemblea tutti gli associati e alle sedute del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti tutti i componenti dei predetti organi.

11) Tutte le cariche sono alla scadenza rinnovabili e gratuite salva la rifusione delle spese borsuali. Il presidente del consiglio direttivo ed il vice – presidente non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi.

12) Il numero degli associati non è limitato. Ove non abbia partecipato sin dall’inizio alla costituzione della associazione, chi intenda essere ammesso in qualità di associato dovrà farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.
Il consiglio direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.

13) Le entrate dell’associazione sono costituite: dalle quote d’iscrizione degli associati fondatori, dai contributi annuali degli associati, dalle elargizioni di enti e di privati (associati compresi), dai proventi delle sottoscrizioni e lotterie e da qualsiasi altra attività autorizzata a norma di legge.
Eventuali proventi derivanti dall’attività associativa ed eventuali avanzi di gestione non possono essere ripartiti, nemmeno indirettamente, fra gli associati, ma devono essere reinvestiti per lo svolgimento delle attività di cui al punto 2 del presente statuto.

14) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.
Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra Associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

15) L’appartenenza all’associazione comporta l’accettazione integrale e incondizionata delle norme del presente statuto e delle sue eventuali modifiche.

16) Per quanto non previsto nel presente statuto gli associati fondatori si richiamano alle norme del codice civile e alle altre disposizioni vigenti in materia di associazioni non riconosciute.



Letto, approvato e sottoscritto dagli associati fondatori.

Pedrocca di Cazzago San Martino, 25 febbraio 2010

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