STATUTO
1)
È costituita l’associazione non riconosciuta denominata Progetto
Macogna.
2)
L’associazione persegue le finalità di tutelare l’ambiente, il
paesaggio, la salute, i beni culturali, il corretto assetto
urbanistico, la qualità della vita e la preservazione dei luoghi da
ogni forma di inquinamento in relazione all’ambito territoriale
posto a confine dei comuni, di Berlingo, Cazzago San Martino, Rovato
e Travagliato.
Questo
territorio è simboleggiato dalla storica cascina Macogna, un grande
complesso rurale situato al confine tra i Comuni sopra citati, che
venne demolito in brevissimo tempo, a metà degli anni ‘70, per
dare inizio a una grande cava di sabbia e ghiaia. Il parco della
Macogna rappresenta il paradigma della volontà di rinascita di un
territorio spesso messo in ginocchio da eccessivi sfruttamenti, che
ora vuole rialzarsi e ricucire le proprie ferite, attraverso una
riqualificazione ambientale, funzionale e sociale che declini
concretamente la priorità della programmazione pubblica rispetto al
pur legittimo interesse privato.
L’associazione
persegue lo scopo della valorizzazione del suddetto ambito
territoriale. L’associazione può assumere la gestione della
suddetta area in forza di delega proveniente dalle amministrazioni
comunali.
All’uopo
l’associazione potrà promuovere ogni attività, dibattito,
iniziativa, manifestazione reputata necessaria od anche solo
opportuna pure conferendo incarichi a professionisti ed esperti in
varie discipline, per il perseguimento delle finalità associative,
in tutte le sedi consentite in Italia e all’estero, sia dinanzi
alle autorità amministrative che avanti le autorità giudiziarie
amministrative, civili, penali, contabili e tributarie.
L’associazione è apartitica intende operare nell’osservanza dei
principi della Costituzione della Repubblica italiana, delle norme
dell’Unione Europea e dell’ordinamento giuridico dello Stato.
L’associazione
persegue i propri fini senza fini di lucro e nel rispetto e nel pieno
rispetto della libertà e della dignità degli associati.
3)
L’associazione ha sede legale in Cazzago San Martino, via Carebbio
32.
4)
Organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea
degli associati;
b) il consiglio
direttivo;
c) il presidente e
il vicepresidente;
d) il collegio dei
revisori dei conti.
L’ordinamento
interno dell’associazione è ispirato a principi democratici.
5)
L’assemblea si compone degli associati ed è convocata dal
presidente almeno due volte all’anno ed anche tutte le volte in cui
ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati o il consiglio
direttivo e ha competenza su tutte le questioni riguardanti
l’attività dell’associazione. Ha competenza esclusiva sulle
seguenti materie:
a) approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) approvazione
della quota di adesione e dell’ eventuale contributo annuale di
ogni associato;
c) elezione del
consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti; i
componenti di tali organi restano in carica per tre anni;
d) autorizzazione
al Presidente ad agire o resistere in giudizio;
e) deliberazione in
ordine a qualsiasi oggetto il consiglio direttivo ritenga di
sottoporre all’assemblea stessa;
f) deliberazione,
con la maggioranza di 3/4 (tre quarti) degli associati, delle
eventuali modifiche al presente statuto, dello scioglimento
dell’associazione e della devoluzione dei residui attivi come
previsto dal successivo art. 15.
Il
bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre di
ogni anno ed il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30
aprile dell’anno successivo al quale il conto stesso si riferisce.
Fatti
salvi i quorum costitutivi e deliberativi di cui alla lett. f) del
presente articolo, l’assemblea si riunisce con la presenza di
almeno la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione
l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei
presenti.
È
ammessa la partecipazione all’assemblea per delega, da conferirsi
per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ciascun associato può
essere portatore di una sola delega. Le deleghe non possono essere
conferite a membri del Consiglio direttivo. È vietato il voto per
corrispondenza.
L’avviso
di convocazione con l’ordine del giorno deve essere comunicato dal
presidente agli associati almeno quindici giorni prima della seduta
per telefax o per posta elettronica o per telegramma o mediante
pubblicazione sul sito internet dell’associazione.
Ove
sussistano ragioni di urgenza il termine di cui al capoverso che
precede può essere ridotto a tre giorni.
Nel
corso di ogni riunione dell’assemblea, la verbalizzazione è curata
dal segretario dell’Associazione.
6)
Possono diventare soci dell’associazione le persone fisiche che
abbiano raggiunto la maggiore età.
Tutti
gli associati hanno pari diritti.
Tutti
gli associati hanno diritto di essere informati dal Consiglio
Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei conti in ordine allo
svolgimento delle attività associative, nonché di consultare e di
estrarre copia dei libri sociali e di tutti i documenti inerenti
all’attività dell’associazione.
La
qualità di socio non può essere trasferita ad alcun titolo.
La
qualifica di associato si perde:
- per recesso. La volontà dell’associato di recedere deve essere comunicata in forma scritta all’associazione ed ha effetto decorsi tre mesi.
- per esclusione deliberata dall’assemblea dei soci in presenza di gravi violazioni del presente statuto.
Il
contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
7)
Il consiglio direttivo è formato da 5 a 13 associati eletti
dall’assemblea ogni tre anni. I componenti del consiglio direttivo
sono rieleggibili. Il consiglio direttivo è regolarmente costituito
con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri, previa
convocazione, da parte del presidente, da comunicarsi quanto meno due
giorni prima della riunione. Il consiglio direttivo è convocato dal
presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o quando lo
richieda la metà dei componenti del consiglio stesso.
Il
consiglio direttivo potrà assumere tutte le determinazioni che
riterrà necessarie o anche solo opportune per il perseguimento delle
finalità associative con esclusione delle decisioni che competano
per statuto esclusivamente all’assemblea.
8)
Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente e un
vicepresidente e nomina il segretario. Il vicepresidente sostituisce
il presidente, anche negli atti scritti, in caso di assenza o di
dichiarato impedimento del presidente medesimo. Il presidente o chi
ne fa le veci ha la rappresentanza legale dell’associazione.
Egli
può stare in giudizio previa deliberazione dell’assemblea degli
associati.
9)
Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti,
anche non soci. La convocazione deve avvenire almeno due giorni prima
della riunione. L’appartenenza al collegio dei revisori dei conti è
incompatibile con quella al consiglio direttivo. Il collegio dei
revisori dei conti elegge al proprio interno il Presidente.
Il
collegio dei revisori dei conti deve esprimere il proprio parere in
forma scritta sullo schema di bilancio consuntivo e sul bilancio di
previsione almeno sette giorni prima della data in cui deve tenersi
l’assemblea chiamata a deliberare al riguardo. Tale parere deve
restare depositato presso la sede dell’associazione a disposizione
di ogni associato. Ogni associato ha diritto di ottenerne copia a
proprie spese.
10)
Gli organi dell’associazione e il segretario possono usare i dati
personali degli associati per le attività inerenti all’associazione
senza bisogno di specifiche autorizzazioni. Gli organi
dell’associazione possono sempre legittimamente riunirsi anche
senza avvisi di convocazione purché siano presenti all’assemblea
tutti gli associati e alle sedute del consiglio direttivo e del
collegio dei revisori dei conti tutti i componenti dei predetti
organi.
11)
Tutte le cariche sono alla scadenza rinnovabili e gratuite salva la
rifusione delle spese borsuali. Il presidente del consiglio direttivo
ed il vice – presidente non possono restare in carica per più di
due mandati consecutivi.
12)
Il numero degli associati non è limitato. Ove non abbia partecipato
sin dall’inizio alla costituzione della associazione, chi intenda
essere ammesso in qualità di associato dovrà farne domanda scritta
al Consiglio Direttivo.
Il
consiglio direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande
di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il
termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento
dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro
accolta.
13)
Le entrate dell’associazione sono costituite: dalle quote
d’iscrizione degli associati fondatori, dai contributi annuali
degli associati, dalle elargizioni di enti e di privati (associati
compresi), dai proventi delle sottoscrizioni e lotterie e da
qualsiasi altra attività autorizzata a norma di legge.
Eventuali
proventi derivanti dall’attività associativa ed eventuali avanzi
di gestione non possono essere ripartiti, nemmeno indirettamente, fra
gli associati, ma devono essere reinvestiti per lo svolgimento delle
attività di cui al punto 2 del presente statuto.
14)
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza
dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in
seconda convocazione.
Il
patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in
caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua
deve essere devoluto ad altra Associazione con analoghe finalità di
pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo
Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
15)
L’appartenenza all’associazione comporta l’accettazione
integrale e incondizionata delle norme del presente statuto e delle
sue eventuali modifiche.
16)
Per quanto non previsto nel presente statuto gli associati fondatori
si richiamano alle norme del codice civile e alle altre disposizioni
vigenti in materia di associazioni non riconosciute.
Letto,
approvato e sottoscritto dagli associati fondatori.
Pedrocca
di Cazzago San Martino, 25 febbraio 2010
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